Il DLgs 16/06/17 n. 106, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.159 del 10/07/17 ed entrato in vigore dal 09/08/17, ha sostanzialmente mandato in pensione i vecchi cavi, non CPR, incorporati negli edifici. Questo DLgs va a riguardare in primo luogo i costruttori, cioè le imprese installatrici, e non di meno i progettisti. Le pene previste per coloro che non rispettino le norme vanno da ammende pecuniarie fino all’arresto dai tre ai sei mesi. I controlli saranno a carico del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell’interno, che si potrà avvalere delle strutture territoriali dei Vigili del Fuoco.
I cavi nel DLgs 106/17 sono considerati materiale da costruzione, per quel concerne l’innesco e la propagazione degli incendi. Essi stessi sono infatti considerati prodotti per uso antincendio, in quanto protezione passiva contro l’eventuale insorgenza di incendi.
Con l’entrata in vigore a partire dal 09/08/17 si vieta ai progettisti di prescrivere l’utilizzo di prodotti non CPR, vecchi cavi compresi, a partire da quella data. Qualora determinati prodotti CPR non siano ancora disponibili sul mercato, sarà possibile utilizzare i vecchi cavi, specificando però nel progetto l’impossibilità di reperire tale prodotto. Dovranno, comunque, essere utilizzati materiali CPR qualora questi dovessero diventare reperibili prima dell’esecuzione dell’impianto.
Più controversa è la situazione che riguarda i costruttori. Secondo alcuni, infatti, i costruttori non potranno utilizzare materiali non CPR a partire dal 09/08/17. Secondo altri, invece, a far fede sarebbe la data di presentazione delle istanze dei titoli autorizzativi e dei progetti o dell’inizio dei lavori. Secondo quest’ipotesi, quindi, i materiali non CPR potranno essere utilizzati qualora la data di una dell’eventualità suddette sia precedente al 09/08/17 e sia sottoposta, quindi, alle norme vigenti precedentemente. La situazione è ulteriormente resa difficile dalla scarsa reperibilità dei cavi CPR sul mercato.