La norma CEI UNI 11222 art. 4 prevede di effettuare la verifica di funzionamento delle lampade di emergenza ogni sei mesi, e la verifica generale e dell’autonomia ogni anno.
La frequenza delle verifiche dovrebbe comunque essere calibrata in base al tipo luogo in oggetto: la mancanza dell’illuminazione ordinaria all’interno di una sala operatoria, non ha gli stessi effetti che la mancanza di illuminazione in un ufficio al piano terra.
Nello specifico, le verifiche da eseguire dovrebbero essere:
- Verifica di funzionamento: deve essere verificato che tutti gli apparecchi si accendano in mancanza di alimentazione, che non siano danneggiati e che abbiano tutti i LED e i controllo degli stati funzionanti (LED verde di presenza rete ecc…);
- Verifica dell’autonomia: tutti gli apparecchi devono restare accesi il tempo di autonomia previsto, una volta tolta l’alimentazione da rete;
- Verifica generale: Gli apparecchi previsti da progetto sono tutti presenti, non sono coperti da arredi o altro, e le condizioni ambientali non sono cambiate (nuove pareti divisorie ecc).
I risultati di tali verifiche devono essere registrati in apposito registro, secondo la norma CEI 64-8 art 62.1.4 e CEI UNI 11222 art 6; tale registro deve essere tenuto a disposizione dell’Autorità ispettiva, che può richiederlo in qualsiasi momento.
Tale registro è richiesto anche dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (DLgs 81/2008 art 64.1 c;- 86 art 15.1 z;- allXXIV art 6.10), e da disposizioni legislative e regolamentari di alcuni luoghi, tra i quali:
- Attività alberghiere: DM 9/4/1994 all Titolo II art.6
- Circhi, parchi divertimento ecc: DM 19/8/1996 All artt 7.7; 8.5
- Edifici pregevoli per arte o storia: DM 20/05/1991 n569 art 10 comma 3, art 11 comma 6. DPR 30/06/1992 n418 art 9
- Edifici scolastici: DM 26/08/1992 All art 12
- Impianti Sportivi: DM 18/03/1996 All art 19
- Locali di pubblico spettacolo: DM 19/08/1996 All art 18.1
- Uffici: DM 22/02/2006 All art 14
- Luoghi di Lavoro: DM 10/03/1998 All 6 art 6.1 e DLgs 81/2008 art 86 comma 1, All XXIV art 6.10.
Si ricorda che nel registro deve essere riportato l’esito di ogni lampada di emergenza, a tal fine, è consigliata la numerazione delle lampade per una più rapida individuazione.
Tali verifiche devono essere svolte da persone qualificate. L’incaricato delle verifiche viene scelto dal datore di lavoro, con la relativa responsabilità.